A Padova nasce la Camera Arbitrale Islamica Italiana. Non è un tribunale dello Stato, ma il riferimento alla legge islamica apre una questione delicata: fin dove può arrivare un arbitrato religioso?
La Sharia prova a ritagliarsi uno spazio nell’arbitrato italiano. E quando nel regolamento di un organismo nato a Padova compare nero su bianco l’espressione «Tribunale Sciaraitico», far finta che sia soltanto una curiosità burocratica sarebbe quantomeno miope.
Non siamo davanti a un tribunale islamico riconosciuto dalla Repubblica. Ma proprio per questo bisogna evitare che l’equivoco diventi abitudine e l’abitudine, un domani, rivendicazione. In Italia esiste una sola cornice giuridica statale: quella fissata dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica. Vale per il cattolico, per il musulmano, per l’ateo e per chiunque altro.
A Padova, dal 3 marzo 2026, esiste la Camera Arbitrale Islamica Italiana, un organismo privato che si propone di risolvere alcune controversie facendo riferimento anche ai principi della legge islamica.
I promotori assicurano che si occuperà soltanto di questioni economiche e commerciali e che la Sharia sarà presa in considerazione esclusivamente quando compatibile con la legge italiana.
È una precisazione fondamentale. Perché la libertà religiosa tutela il diritto di credere e praticare la propria fede; non consegna a nessuna religione una porzione autonoma della giustizia italiana.
Ma per capire che cosa possa realmente fare la Camera di Padova bisogna prima spiegare che cos’è lo strumento sul quale si fonda.
Che cos’è davvero un arbitrato?
Tolto il linguaggio degli avvocati, il concetto è abbastanza semplice.
Quando due persone o due imprese hanno una controversia possono normalmente rivolgersi a un tribunale. In determinati casi, però, possono scegliere un’altra strada: affidare la decisione a uno o più privati, chiamati arbitri.
Prendiamo un esempio.
Un’impresa vende a un’altra merce per 100 mila euro. Il compratore non paga perché sostiene che sia difettosa; il venditore afferma invece di avere rispettato il contratto.
Le due aziende potrebbero andare davanti al giudice. Ma se hanno stabilito che eventuali controversie saranno risolte tramite arbitrato, possono rivolgersi agli arbitri.
Questi ascoltano le parti, esaminano contratti e documenti e alla fine decidono chi ha ragione. La decisione viene chiamata lodo arbitrale.
L’arbitro non è quindi un mediatore: il mediatore cerca un accordo, l’arbitro decide.
E non è neppure un magistrato o un giudice di pace. Può essere un avvocato, un professore, un commercialista, un tecnico o un altro professionista scelto secondo le regole previste.
La differenza fondamentale è questa: il giudice riceve il proprio potere dallo Stato; l’arbitro dalle persone che hanno scelto di affidargli quella specifica controversia.
È proprio questa distinzione che permette di capire il caso di Padova.
Che cos’è la Camera islamica
La Camera Arbitrale Islamica Italiana è stata costituita come associazione senza fini di lucro. Presidente e fondatore è Omar Vanin, avvocato e docente a contratto di Diritto internazionale all’Università di Padova.
Vanin respinge l’etichetta di tribunale islamico e sostiene che si tratti semplicemente di una camera arbitrale privata alla quale le parti possono rivolgersi volontariamente.
La particolarità, tuttavia, è evidente: il regolamento fa riferimento alla Sharia e utilizza anche la definizione «Tribunale Sciaraitico».
Ma chiamarlo tribunale non basta a trasformarlo in un tribunale della Repubblica. Gli arbitri della Camera rimangono privati e nessuno può essere obbligato a rivolgersi a loro semplicemente perché musulmano.
Che cosa può decidere
Secondo i promotori, la Camera dovrebbe occuparsi soprattutto di contratti, crediti, compravendite, forniture e altre controversie economiche, non di diritto di famiglia.
Immaginiamo quindi due imprenditori musulmani che litigano per una fornitura non pagata. Se entrambi hanno scelto l’arbitrato della Camera, i suoi arbitri possono esaminare il contratto, ascoltare le parti e decidere.
Ma il loro potere finisce entro i limiti stabiliti dalla legge italiana.
La Camera non può occuparsi di qualsiasi questione soltanto perché le persone coinvolte sono musulmane. Esistono materie che non possono essere liberamente consegnate alla decisione di arbitri privati.
In parole semplici: si può affidare a un arbitro una lite su una fattura; non si può creare un diritto di famiglia parallelo.
E la Sharia?
È questo il passaggio più delicato.
La Camera sostiene di voler tenere conto dei principi della Sharia nelle proprie decisioni. Ma può farlo soltanto entro ciò che consente l’ordinamento italiano.
Se due imprenditori musulmani chiedono che nella soluzione della loro controversia vengano considerati anche determinati principi religiosi, ciò può avvenire nei limiti consentiti.
Ma se una regola religiosa entra in contrasto con una norma italiana che deve essere rispettata, prevale la legge italiana.
Non basta che entrambe le parti siano d’accordo per rendere possibile qualsiasi cosa.
La formula è semplice: l’arbitrato permette di scegliere chi decide una controversia; non permette di scegliere quali leggi fondamentali ignorare.
Ed è proprio qui che la definizione «Tribunale Sciaraitico» smette di essere soltanto una questione di parole. Bisognerà vedere quale peso verrà concretamente attribuito alla Sharia nelle decisioni della Camera.
Politica e Procura accendono i riflettori
La vicenda è inevitabilmente arrivata in Parlamento.
Il senatore Maurizio Gasparri ha chiesto ai ministri dell’Interno e della Giustizia di verificare la compatibilità dell’organismo con l’ordinamento italiano e di chiarire la natura della sua attività.
Dopo un esposto presentato dall’avvocato Francesco Minutillo, inoltre, la Procura di Padova ha aperto un fascicolo a modello 45.
Tradotto in italiano corrente: non significa che sia stato scoperto un reato né che qualcuno sia accusato di averlo commesso. All’apertura del fascicolo non risultavano indagati né una specifica ipotesi di reato. La magistratura ha avviato accertamenti per capire meglio la situazione.
Il procuratore Angelantonio Racanelli ha disposto le verifiche, mentre il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha espresso fiducia nell’attività della Procura.
Esponenti di Fratelli d’Italia e Lega hanno chiesto controlli. Matteo Salvini ha assunto una posizione fortemente critica verso qualsiasi possibile forma di giustizia parallela. Perplessità sono arrivate anche dall’opposizione, in particolare sul rispetto dei diritti delle donne.
Anche l’Ucoii prende le distanze
A rendere il quadro ancora più significativo è la posizione dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (Ucoii).
L’organizzazione ha preso le distanze dall’iniziativa, precisando che i promotori della Camera non hanno ricevuto un mandato dalle comunità rappresentate dall’Ucoii.
Il principio richiamato è netto: in Italia la giustizia viene amministrata secondo le leggi della Repubblica e rispettarle non significa rinunciare alla propria fede islamica.
Non siamo quindi davanti a una posizione condivisa automaticamente dall’intero mondo musulmano italiano.
Il confine da non superare
Alla fine, tolti tecnicismi e polemiche, il punto è molto semplice.
L’arbitrato privato è legale. Una giustizia parallela fondata sulla Sharia sarebbe tutt’altra cosa.
La Camera di Padova sostiene di voler rimanere nel primo campo: controversie economiche, adesione volontaria e principi islamici utilizzati soltanto quando compatibili con la legge italiana.
Saranno la sua attività concreta e le verifiche in corso a dimostrare se questi confini verranno rispettati.
Dire che a Padova sia già nato un tribunale islamico riconosciuto dallo Stato sarebbe falso. Ma sarebbe altrettanto ingenuo liquidare la questione come una semplice faccenda privata senza conseguenze.
Perché la domanda posta dal caso padovano va molto oltre Padova: quanto spazio può essere concesso alle regole religiose nella soluzione delle controversie senza arrivare, passo dopo passo, alla costruzione di un sistema di giustizia separato?
La libertà religiosa è garantita dalla Costituzione. Ma altrettanto fondamentale è l’uguaglianza davanti alla legge.
Il principio non può quindi essere oggetto di compromessi: la fede può essere diversa, la legge dello Stato deve restare una per tutti.
In Italia si può scegliere la propria religione. Nei casi consentiti si può scegliere anche il proprio arbitro. Non si può scegliere di mettere da parte la legge italiana.

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